Art. 3.
(Istituzione della Commissione per i cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste).

      1. È istituita una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, incaricata di individuare i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché di provvedere alla concessione dell'indennizzo di cui al medesimo articolo, composta:

          a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri di cui all'alinea;

          b) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Associazione nazionale ex internati e Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione;

          c) da un rappresentante dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, incaricata di gestire il programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista, sulla base della documentazione ricevuta nell'ambito del medesimo programma.

 

Pag. 5